«I figli non sono figli tuoi, sono i figli e le figlie della vita stessa».

Sono molte oggi le tipologie di genitorialità, che mutano con il cambiare della società: adottive, affidatarie, monoparentali, con genitori dello stesso sesso o realizzate tramite fecondazione eterologa. Tutte genitorialità sganciate dal filo biologico ma accomunate dal desiderio di accogliere una vita all’interno di una relazione d’amore.  

Il tema dell’appartenenza si colora così di nuove sfumature e tonalità affettive, laddove la costruzione del legame adottivo si concretizza non solo nella cura di un bambino come figlio proprio ma r anche come impegno che oltrepassa i confini del proprio gruppo familiare e diventa, nell’adozione internazionale, il prendersi cura di un membro appartenente a un’altra cultura e spesso anche ad un’altra etnia (Sabini, Cigoli, 2000). Ciò si traduce in un lungo processo che non si esaurisce nel giorno del primo incontro con il bambino, ma ingloba in sé una complessa transizione psicologica, sociale e giuridica.

Non è semplice districarsi all’interno della normativa, nazionale ed internazionale, in tema di adozione; senza alcuna pretesa di esaustività si intende passare in rassegna, brevemente, requisiti e procedura per entrambe le tipologie previste nel nostro ordinamento ovvero adozione nazionale ed adozione internazionale.

Una coppia che si affaccia all’idea di aprirsi all’adozione deve necessariamente affrontare un percorso, non sempre semplice, che spinge anche ad una profonda analisi e conoscenza rispetto al tema, più generale dell’accoglienza.

Per accedere ad entrambe le procedure (nazionale ed internazionale) il punto di partenza è il medesimo: la coppia deve presentare domanda al Tribunale per i Minorenni; pur se la modulistica è identica vanno presentate entrambe le domande.

I requisiti per l'adozione internazionale sono gli stessi previsti per l'adozione nazionale, e sono previsti dall'art. 6 della legge 184/83 (come modificata dalla legge 149/2001): l'adozione è consentita a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni, o per un numero inferiore di anni se i coniugi abbiano convissuto in modo stabile e continuativo prima del matrimonio per un periodo di tre anni, e ciò sia accertato dal tribunale per i minorenni; tra i coniugi non deve sussistere e non deve avere avuto luogo negli ultimi tre anni separazione personale neppure di fatto; l'età degli adottanti deve superare di almeno diciotto e di non più di quarantacinque anni l'età dell'adottando, con la possibilità di deroga in caso di danno grave per il minore. Non è preclusa l'adozione quando il limite massimo di età degli adottanti sia superato da uno solo di essi in misura non superiore a dieci anni.

Le persone residenti in Italia, che si trovano nelle condizioni prescritte dall'articolo 6 e che intendono adottare un minore straniero residente all'estero, presentano dichiarazione di disponibilità all'adozione internazionale chiedendo che il Tribunale per i minorenni dichiari la loro idoneità all'adozione. Le competenze in materia di adozioni internazionali, previste dalla Convenzione de L'Aja del 29 maggio 1993, ai sensi della Legge 31 dicembre 1998, n. 476, sono della Commissione per le adozioni internazionali.

In entrambi i casi il T.M. incarica il servizio sociale territorialmente competente di svolgere l’indagine sociale: si apre quindi una fase di incontri con l’assistente sociale e la psicologa di riferimento volta alla valutazione della coppia, del grado di maturità, consapevolezza e disponibilità offerta.

E’ bene precisare, infatti, che il punto di partenza alla base dell’adozione è quello dell’interesse esclusivo del bambino abbandonato e del suo diritto ad avere una famiglia: soddisfare il diritto di essere figlio non già quello di essere genitore.

Se si aderisce realmente a questa concezione dell’adozione il percorso diventa un’esperienza di vita unica ed irripetibile.

Al termine dell'indagine viene fatta una relazione e inviata al Tribunale per i Minorenni il quale, ricevuta la relazione, convoca i coniugi e può, se lo ritiene opportuno, disporre ulteriori approfondimenti. Al termine può essere rilasciato un decreto di idoneità ovvero un decreto attestante l'insussistenza dei requisiti all'adozione.

A questo punto le procedure prendono strade diverse: per l’adozione nazionale bisogna attendere una chiamata da parte del Tribunale per i Minorenni; nel caso dell’adozione internazionale, invece, la coppia dispone di un anno di tempo dal decreto per rivolgersi e conferire incarico ad uno degli enti autorizzati dalla Commissione per le adozioni internazionali che seguirà la coppia in tutta la complessa procedura fino ad arrivare all’abbinamento con il bambino ed al suo arrivo in Italia.

Nel caso dell’adozione internazionale, una volta che il bambino è entrato in Italia, e terminato eventualmente il periodo di affidamento preadottivo, la procedura si conclude con l'ordine, da parte del Tribunale per i Minorenni, di trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello stato civile.
Va detto, in conclusione, che i tempi per la procedura di adozione nazionale sono pressoché gli stessi di quella internazionale pur se in caso di adozione internazionale la coppia dovrà necessariamente sostenere dei costi, differenti anche in base al paese di destinazione individuato. Pronunciata l’adozione nazionale o internazionale, il minore diviene figlio a tutti gli effetti della coppia di coniugi.

Il viaggio attraverso la costruzione di un patto genitoriale adottivo richiede pertanto conoscenza e consapevolezza della strada giuridica da percorrere; una strada spesso tappezzata di attese e valutazioni, soste e riprese, in una progressiva accettazione delle differenze che il figlio adottivo porta con sé nel nuovo contesto familiare. Differenze di tradizioni, valori e visioni del mondo che non si annullano ma si trasformano in nuove appartenenze e reciproci doni: un dono di protezione e cura per il bambino che né e carente e un dono di generatività e continuità familiare per i genitori.

Il Centro Famiglie San Riccardo Pampuri che da un anno svolge le attività del “Centro Servizi per le Famiglie”, del Comune di Foggia, offre la possibilità di fornire tutte le informazioni necessarie a chi volesse intraprendere questo percorso e di esplorare l’universo della genitorialità adottiva attraverso consulenze legali che mirano a condividere un’iniziale mappa delle leggi, norme e tappe giuridiche da seguire nella sfida dell’azione: quella di fare di un bambino, geneticamente e spesso anche etnicamente diverso, un figlio proprio.

 

­