L’adozione è un fenomeno che coinvolge aspetti sociali, emotivi e legali. Essa concede l’opportunità a chiunque sia disposto a concedere amore, nei limiti stabiliti dalla legge, di creare legami familiari forti e duraturi che vadano oltre il mero legame biologico.                                  

L’adozione è un istituto giuridico disciplinato a livello nazionale dalla legge 184/1983, modificata parzialmente dalla legge 149/2001. L’esigenza di regolamentare tale fenomeno deriva da una sempre più crescente esigenza di sentirsi genitore in uno stato che tutela, anche a livello costituzionale, l’istituzione della famiglia. Difatti, tale istituto trova applicazione all’interno del dettato costituzionale agli artt. 30, 31 e 32.

Nello specifico l’art. 29 recita che “La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare”.

L’art. 30 rafforza il concetto di responsabilità genitoriale sancendo che “È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima. La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.

Per concludere, l’art. 31 dispone che “La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo”.

Tali principi sono ripresi dalla suddetta legge, la quale all’art. 1 riprende tali principi affermando che “Il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia. Le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la responsabilità genitoriale non possono essere di ostacolo all'esercizio del diritto del minore alla propria famiglia. A tal fine a favore della famiglia sono disposti interventi di sostegno e di aiuto. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, sostengono, con idonei interventi, nel rispetto della loro autonomia e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, i nuclei familiari a rischio, al fine di prevenire l'abbandono e di consentire al minore di essere educato nell'ambito della propria famiglia. Essi promuovono altresì iniziative di formazione dell'opinione pubblica sull'affidamento e l'adozione e di sostegno all'attività delle comunità di tipo familiare, organizzano corsi di preparazione ed aggiornamento professionale degli operatori sociali nonché incontri di formazione e preparazione per le famiglie e le persone che intendono avere in affidamento o in adozione minori. I medesimi enti possono stipulare convenzioni con enti o associazioni senza fini di lucro che operano nel campo della tutela dei minori e delle famiglie per la realizzazione delle attività di cui al presente comma. Quando la famiglia non è in grado di provvedere alla crescita e all'eduzione del minore, si applicano gli istituti di cui alla presente legge. Il diritto del minore a vivere, crescere ed essere educato nell'ambito di una famiglia è assicurato senza distinzione di sesso, di etnia, di età, di lingua, di religione e nel rispetto della identità culturale del minore e comunque non in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento.

Fatte tali premesse necessarie è opportuno chiedersi come funzioni la procedura di adozione e quali siano i requisiti soggettivi richiesti ai soggetti che vogliano accedere a tale iter.

L'art. 6 della Legge n. 184/83 stabilisce che l’adozione è consentita a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni, o per un numero inferiore di anni se i coniugi abbiano convissuto in modo stabile e continuativo prima del matrimonio per un periodo di tre anni, e ciò sia accertato dal Tribunale per i minorenni.

Tra i coniugi non deve sussistere e non deve avere avuto luogo negli ultimi tre anni separazione personale neppure di fatto.

L’ età degli adottanti deve superare di almeno diciotto e di non più di quarantacinque anni l’età dell’adottando, con la possibilità di deroga in caso di danno grave per il minore. Tale limite è derogato se i coniugi adottano due o più fratelli, ed ancora se hanno un figlio minorenne naturale o adottivo.

Si ritiene tuttavia necessaria una verifica preliminare espletata dai Tribunali per i minorenni e realizzata tramite servizi socio-assistenziali che valuti nel merito l’idoneità degli aspiranti genitori adottivi ad educare, istruire e mantenere i figli.

In conclusione, l’adozione rappresenta uno strumento fortemente inclusivo che promuove l’uguaglianza tra i componenti familiari, seppur provenienti da luoghi e contesti culturali differenti.